Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)

Come vengono definiti e classificati i rifiuti

L’Elenco Europeo Rifiuti (EER) è un insieme di codici che permette la classificazione dei rifiuti in base al loro settore di provenienza e/o alla loro origine.

La normativa di riferimento è la direttiva 75/442/CEE, la cui definizione di rifiuto è espressa come segue: “qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi“.

I codici EER, in vigore dal 1 gennaio 2002, sono riportati sulla Direttiva del Ministero Ambiente in data 9 aprile 2002, pubblicata sul supplemento ordinario n. 102 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 e successive modifiche e integrazioni – Serie Generale.

L’elenco qui di seguito è completo sia dei codici per i rifiuti non pericolosi che dei codici per i rifiuti pericolosi, differenziati tramite l’asterisco *

I nostri operatori sono a completa disposizione per fornirvi ulteriori informazioni sulle corrette modalità di gestione e smaltimento rifiuti.

  1. 01
    Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
  2. 02
    Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
  3. 03
    Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
  4. 04
    Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell’industria tessile
  5. 05
    Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
  6. 06
    Rifiuti dei processi chimici inorganici
  7. 07
    Rifiuti dei processi chimici organici
  8. 08
    Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per la stampa
  9. 09
    Rifiuti dell’industria fotografica
  10. 10
    Rifiuti prodotti da processi termici
  11. 11
    Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
  12. 12
    Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
  13. 13
    Oli esausti e residui di combustibili liquidi (tranne gli oli commestibili 05, 12 e 19)
  14. 14
    Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)
  15. 15
    Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
  16. 16
    Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
  17. 17
    Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
  18. 18
    Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
  19. 19
    Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
  20. 20
    Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata